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Circolare rottamazione quater

2 Mar, 2023 | Aggiornamenti

Con la presente, Vi comunichiamo che in relazione ai ruoli a Vs carico (cartelle esattoriali), è possibile manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata (Rottamazione quater) mediante un’apposita Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione, in caso di accoglimento contiene l’indicazione:

– di quanto dovuto per la definizione;

– della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati. La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

a) in unica soluzione entro il 31.7.2023;

b) in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo. In tal caso:

– la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno

corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.

Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. È ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.

L’omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In tal caso, rispetto alla “rottamazione-ter”, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo ex art. 19, DPR n. 602/73 e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili / 120 rate mensili (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica). 

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

sono sospesi:

– i termini di prescrizione / decadenza;

– le rate connesse a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza

della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione;

L’Agente della riscossione non può:

– avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate;

– iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche.

Inoltre:

– il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n.

602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei

confronti della P.A.;

– in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi

dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della

dichiarazione di avvalersi della definizione.

A tal fine, Vi richiediamo di comunicarci, a mezzo mail, l’assenso alla presentazione della domanda

di definizione agevolata, e nel caso, a seguito dell’accoglimento della domanda da parte dell’

Agenzia di Riscossione e alla contemporanea comunicazione degli importi dovuti, provvederemo a

fissare un appuntamento per esaminare quanto comunicato e fissare gli onorari dovuti