Sentenze

Sentenze CGT Milano | Relatore Dott. Di Fonzo

Imposte sulle donazioni; Ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, Coacervo donativo.

Applicabilità della compensazione da parte del Notaio, art. 3-ter del D.Lgs. 18.12.1997 n. 463.

L’’art. 1 comma 4 bis del D.Lgs. n. 346 del 1990 esclude espressamente dall’ imposta ” le donazioni e le liberalità indirette che siano collegate ad atti di trasferimenti di immobili o di aziende per i quali sia già prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA.”. La finalità è evidentemente quella di evitare una doppia imposizione.

La compensazione di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. 18.12.1997 n. 463 può essere richiesta unicamente dal notaio (e non dal contribuente); detta compensazione è effettuata, del resto, con le imposte pagate in eccesso in relazione alla registrazione telematica di precedenti atti: con crediti, quindi, che non spettano al contribuente, ma solamente al notaio.

La compensazione è, quindi, una facilitazione di ordine procedimentale accordata esclusivamente al notaio, in considerazione sia dell’affidabilità che discende dalla sua natura di pubblico ufficiale, e dal rilevante ruolo che lo stesso ormai riveste nel procedimento di liquidazione dei tributi; sia dalla configurabilità di un autonomo interesse del notaio a recuperare le imposte che sono state dallo stesso indebitamente pagate, nella sua veste di soggetto responsabile ex art. 57 del d.p.r. n. 131/1986.

Imposte dirette; Convenzione Italia – Stati Uniti. Applicabilità della ritenuta su somme erogate da soggetto italiano a società americana senza stabile organizzazione in Italia.

In materia di ritenute sulle somme a titolo di royalties, i compensi corrisposti alla società americana dal distributore italiano, a fronte della concessione di tale licenza, debbano essere qualificati come royalties ed assoggettati, come previsto nel Trattato Italia – Usa, alla tassazione, applicabile dallo Stato della fonte, con una limitazione del 5 %.

Con il recentissimo principio di diritto n. 5 di aprile 2023, anche la stessa Agenzia delle Entrate, ha precisato che i compensi corrisposti da un residente ad un non residente per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software si qualificano come royalties ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ogni qualvolta l’utilizzo del programma senza licenza costituirebbe una violazione del diritto d’autore. Ai fini della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati rileva, dunque, l’art. 12 del Trattato bilaterale vigente tra l’Italia e il Paese interessato. Il pagamento potrà beneficiare dell’aliquota convenzionale ridotta. I proventi in questione non si qualificano come reddito di impresa. Il chiarimento è di indubbio rilievo.

CGT I MILANO SEZ. 4 SENTENZA DEL 27.04.2023

Tobin Tax; Applicabilità dell’aliquota ridotta dello 0,1%, in luogo dell’aliquota ordinaria dello 0,2%.

L’OPA può rientrare a pieno titolo tra le operazioni meritevoli di beneficiare dell’aliquota ridotta. Considerata la ratio normativa sottesa alla introduzione dell’aliquota ridotta, la Corte ha ritenuto che l’OPA in argomento sia meritevole di beneficiare dell’aliquota ridotta pari allo 0,1%, in quanto, la stessa, al pari delle operazioni “concluse nei mercati regolamentati”, si concretizza esclusivamente con il perfezionamento di una procedura dettagliatamente monitorata da Autorità pubbliche, che richiede obblighi informativi ampiamente rafforzati rispetto ad una ordinaria transazione, garantendo massima trasparenza informativa nei confronti dei destinatari dell’offerta.

CGT I MILANO SEZ. 4 SENTENZA DEL 23.03.2023

Crediti di imposta esteri; Determinazione del credito secondo il criterio di competenza, art. 165 del TUIR.

A norma dell’attuale formulazione della disposizione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione cui “appartiene” il reddito estero cui si riferisce l’imposta, a condizione che il suo pagamento sia a titolo definitivo (art. 165 co. 4 del TUIR), tant’è che il contribuente è unicamente tenuto a determinare correttamente l’importo del credito secondo il criterio di competenza, mentre la detrazione spettante va operata dall’imposta dovuta per il periodo cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale detrazione è richiesta.

Il contribuente ha correttamente compilato l’apposito quadro del Mod. Redditi/2018, avendo indicato il credito per le imposte assolte all’estero nel 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 calcolandolo sulla base delle risultanze reddituali degli anni di riferimento e riliquidando l’imposta netta dell’anno cui era riferibile il credito d’imposta, secondo il principio di competenza.

Pertanto, ha riliquidato l’imposta netta degli anni cui era riferibile il credito d’imposta secondo il principio di competenza, stabilito dall’art. 165 del TUIR, ed ha esercitato la relativa detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017, rispettando la determinazione del credito secondo il criterio di competenza.

CGT I MILANO SEZ. 4 SENTENZA DEL 18.05.2023

Michele di fonzo

 

  • Anno 2022Incarico di Project Manager, Esperto PNRR conferitogli dalla Regione Lazio;
  • Dal 2019 ad oggi  – Giudice Tributario Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano;
  • Dal 2007 ad oggi – Revisore dei conti Enti Locali;
  • Dal 2000 al 2005 – Assessore esterno alle attività produttive Comune di Taranto;
  • Dal 1997 al 2008 – Commissario Straordinario Unico Liquidatore del Comune dissestato di Faggiano (TA);
  • Dal 1997 al 1999 – Assessore esterno alle finanze Comune di Pulsano (TA);
  • Dal 1988 ad oggi – Curatore e Commissario Liquidatore;
  • Dal 1988 ad oggi – Sindaco e Revisore. Dal 2021, tra le altre cariche rivestite, è Presidente del Collegio dei Revisori del “Comitato giochi del Mediterraneo Taranto 2026”;
  • Dal 1987 ad oggi – Docente di Economia Aziendale.

 

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