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Fringe Benefit

9 Mar, 2023 | Aggiornamenti

Fringe benefit o welfare aziendale: cosa conveniente di più alle imprese?

Con lo scopo di intervenire sul potere di acquisto dei lavoratori le aziende stanno sempre di più introducendo politiche retributive mediante il riconoscimento di beni e servizi sotto forma di fringe benefit o welfare aziendale. Si tratta di misure che hanno un alto valore incentivante, ma che vanno valutate attentamente al fine di contenere il costo del lavoro.

Per effettuare una valutazione economica in merito all’applicazione di una o dell’altra misura occorre, infatti, conoscere i destinatari, le fonti istitutive e le regole in ambito fiscale e contributivo. Cosa conviene di più alle imprese?

È indubbio che negli ultimi anni le aziende allo scopo di intervenire sul potere di acquisto dei lavoratori ma avendo anche cura di tenere sotto controllo il costo del lavoro, si sono orientate sempre di più nell’introduzione e implementazione di politiche retributive finalizzate al riconoscimento di beni e servizi da mettere a disposizione dei singoli lavoratori o della generalità. Beni e servizi che possono assumere natura diversa e impatto fiscale e contributivo a seconda che vengano riconosciuti come forma integrativa di retribuzione (fringe benefit) ovvero come forma di integrazione non monetaria della retribuzione (welfare aziendale).

Proviamo qui di seguito a delineare le differenze tra fringe benefit e welfare aziendale

Definizione di fringe benefit e welfare aziendale

I fringe benefits sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei dipendenti (o di qualche dipendente), senza che ve ne sia l’obbligo in forza di normative legislative. I fringe benefits vanno collocati nel quadro generale delle forme di retribuzione in natura che può assumere anche natura incentivante, poiché possono essere considerati come strumenti essenziali di valorizzazione della prestazione dei lavoratori e dei collaboratori.

I compensi in natura, essendo erogati quale corrispettivo della prestazione lavorativa, hanno natura retributiva (e non liberale) con la conseguente applicazione dei principi in tema di retribuzione, e cioè:

– possibilità di considerare il valore dei predetti compensi ai fini del calcolo di istituti retributivi indiretti o differiti;

– obbligo del datore di lavoro di non eliminare queste corresponsioni nel caso in cui si applichi

il principio dell’irriducibilità (salvo rinuncia del lavoratore).

Pur non esistendo una definizione di legge, per welfare aziendale oggi si intende l’insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa.

Non si tratta quindi di elementi che assumono natura retributiva ma bensì la loro erogazione deve rispondere a finalità di tipo assistenziale e come strumenti in grado di aiutare la conciliazione vita lavoro.

Destinatari

I fringe benefit, assumendo natura retributiva, possono essere riconosciuti al singolo lavoratore. Il welfare aziendale, invece, per beneficiare dell’esenzione fiscale e previdenziale, parziale e totale, deve essere offerto o messo a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di essi.