AGGIORNAMENTI
Circolari, aggiornamenti e news
Imposte sulle donazioni; Ambito di applicazione dell’imposta sulle donazioni, Coacervo donativo.
Applicabilità della compensazione da parte del Notaio, art. 3-ter del D.Lgs. 18.12.1997 n. 463.
L’’art. 1 comma 4 bis del D.Lgs. n. 346 del 1990 esclude espressamente dall’ imposta ” le donazioni e le liberalità indirette che siano collegate ad atti di trasferimenti di immobili o di aziende per i quali sia già prevista l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro o dell’IVA.”. La finalità è evidentemente quella di evitare una doppia imposizione.
La compensazione di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. 18.12.1997 n. 463 può essere richiesta unicamente dal notaio (e non dal contribuente); detta compensazione è effettuata, del resto, con le imposte pagate in eccesso in relazione alla registrazione telematica di precedenti atti: con crediti, quindi, che non spettano al contribuente, ma solamente al notaio.
La compensazione è, quindi, una facilitazione di ordine procedimentale accordata esclusivamente al notaio, in considerazione sia dell’affidabilità che discende dalla sua natura di pubblico ufficiale, e dal rilevante ruolo che lo stesso ormai riveste nel procedimento di liquidazione dei tributi; sia dalla configurabilità di un autonomo interesse del notaio a recuperare le imposte che sono state dallo stesso indebitamente pagate, nella sua veste di soggetto responsabile ex art. 57 del d.p.r. n. 131/1986.